Obblighi genitoriali senza sconti

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Con la sentenza n. 38125 del 6 ottobre 2008, la Corte di cassazione ha affermato la colpevolezza penale di un padre che per un anno e mezzo non aveva versato il mantenimento alla figlia, nonostante a questa non fosse mancato nulla in quanto la madre lavorava come dipendente pubblica. Secondo i giudici di legittimità, infatti, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei figli, destinatari dei mezzi di sussistenza, “rappresenta in re ipsa una condizione dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando a essi i detti mezzi di sussistenza”. Tale obbligo sussiste anche “quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con proventi del proprio lavoro”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Obblighi genitoriali senza sconti - Alberici

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