Obblighi contributivi e verifica su inquadramento INPS
Pubblicato il 03 giugno 2020
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La Corte di cassazione si è pronunciata rispetto a una causa attivata da una Srl al fine di far accertare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione e contribuzione presso la Cassa Edile.
Nello specifico, la società aveva dedotto che l’attività da essa svolta - di montaggio e smontaggio dei ponteggi di un cantiere in esecuzione di un appalto per conto di una Spa - non poteva fondare l’obbligo contributivo predetto: la stessa Srl era classificata, presso la Camera di commercio, come “commerciale” e applicava, ai fini previdenziali presso l’INPS, il contratto collettivo del settore commercio nei confronti dei propri dipendenti.
I giudici di merito avevano rigettato tale domanda in ragione della natura edile dei lavori svolti dalla ricorrente e dalla sussistenza del vincolo di solidarietà in capo alla Spa.
Per la Corte territoriale, in particolare, non poteva porsi alcun automatismo tra il codice assegnato dagli enti previdenziali ed il concreto accertamento dell'attività svolta, attività che, dai riscontri documentali in atto, doveva ritenersi appartenente all'area dell'edilizia.
Classificazione e contributi previdenziali: verifica giudiziale
La Suprema corte, con ordinanza n. 9803 del 12 maggio 2020, ha confermato tali conclusioni, rigettando, punto per punto, le doglianze avanzate dalla Srl.
Nel dettaglio, gli Ermellini hanno ritenuto che la Corte di gravame avesse correttamente statuito sulla base del principio di necessaria verifica giudiziale della effettiva sussistenza dei caratteri dell'attività d'impresa corrispondenti alla tipologia di classificazione indicata.
In primo luogo, i giudici di secondo grado avevano negato che il rapporto tra classificazione amministrativa Istat e obbligatorietà dell'obbligo di iscrizione dei dipendenti alla Cassa edile fosse retto da presunzione assoluta; gli stessi, non ritenendo corretto l'inquadramento operato dagli istituti previdenziali, avevano esaminato la concreta fattispecie oggetto di causa.
In tale contesto, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, avevano accertato che gli elementi documentali in atti deponevano per l'inclusione dell'attività svolta dalla società ricorrente nell'ambito edile e a tal fine avevano esaminato la visura camerale e l'oggetto dell'attività sociale ivi indicato, al cui interno era specificato il noleggio e lo smontaggio di ponteggi.
In considerazione di ciò, avevano tratto il convincimento che si trattasse di attività ausiliaria a quella edile, in quanto realizzatrice di una funzione accessoria senza alcuna possibilità di utile applicazione se scissa dalla impresa ausiliata.
L'obbligo di iscrizione a Cassa Edile era quindi riferito all'attività svolta in esecuzione dell'appalto pubblico, attività definita, come detto, ausiliaria a quella edile svolta dalla appaltante.
Secondo la Cassazione, in definitiva, era stata operata un’analitica valutazione delle complessive risultanze istruttorie, tanto che non poteva dirsi certamente realizzato il denunciato vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
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