Nuovo trattamento fiscale per i fondi immobiliari chiusi

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A riscriverlo è il Dl sviluppo (decreto 70/2011), pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 110 del 13 maggio 2011.

Non vi sarà il regolamento disposto per l’attuazione della nuova definizione dei fondi immobiliari dall’articolo 32, comma 2, del Dl 78/2010, ma è resa definitiva la disciplina fiscale degli stessi.

Un provvedimento dell’agenzia delle Entrate fornirà indicazioni operative in merito. Dunque, con il Dl sviluppo i fondi rimangono strumenti di investimento collettivo e non potranno, a pena di rigide ricadute fiscali, essere finalizzati a politiche di pianificazione (meri risparmi d’imposta).

Il trattamento fiscale dei fondi, con il restyling, viene svincolato dalla definizione di fondo ai fini civilistici. Vengono fissati i requisiti, sganciati dal Tuf, di pluralità e autonomia dei partecipanti. Ferme restando le regole fiscali degli apporti e delle indirette, la novità riguarda, come detto, i partecipanti:

- è mantenuto il regime fiscale della tassazione al 20% dei proventi dei quotisti nell’ambito di fondi partecipati solo da soggetti istituzionali italiani o esteri;

- sono sostanzialmente equiparati investitori portatori di interessi collettivi italiani ed esteri; questi ultimi devono essere residenti in Paesi con adeguato scambio di informazioni (per il momento è da considerare la white list del Dm 4 settembre 1996);

- per i partecipanti italiani non istituzionali con quote superiori al 5% del patrimonio, il reddito è imputato per trasparenza indipendentemente dalla percezione e assoggettato in capo ai partecipanti in via ordinaria.

Altra novità è la disciplina transitoria antiabuso, che riguarda i soggetti non istituzionali che avevano alla data del 31 dicembre 2010 una quota partecipativa sopra il 5% e prevede l’applicazione di sostitutive – redditi e Irap - del 5% del valore medio delle quote risultanti dai prospetti periodici redatti nel 2010 ai partecipanti. La regola antiabuso prevede anche la sostitutiva del 7% del valore netto del fondo per i fondi che, sempre alla data del 31 dicembre 2010, non erano partecipati da soggetti istituzionali: si applica se la Sgr delibera entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo.
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