Nuovo regime impatriati: chiarimenti
Pubblicato il 13 marzo 2025
In questo articolo:
- Requisiti per accedere al beneficio
- Risposta n. 70/2025: la residenza fiscale precedente non è un vincolo
- Risposta n. 71/2025: il riconoscimento della qualifica professionale
- Risposta n. 72/2025: proroga della permanenza all’estero per il lavoro autonomo
- Risposta n. 74/2025: qualificazione senza diploma di laurea
- Conclusione
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Vengono presentate quattro istanze all’Agenzia delle Entrate riguardanti casi specifici relativi all’applicazione del nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati.
I chiarimenti sono stati forniti il 12 marzo 2025 con le risposte numeri 70, 71, 72 e 74.
Le condizioni variano a seconda della situazione, ma in tutti i casi analizzati, i contribuenti hanno chiesto se potessero beneficiare delle disposizioni previste dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209/2023. La normativa stabilisce che i redditi da lavoro dipendente e assimilati, così come quelli da lavoro autonomo, generati in Italia da chi trasferisce o ha già trasferito la propria residenza fiscale nel nostro Paese a partire dal 2024, siano soggetti a tassazione solo per il 50% del loro importo, fino a un massimo di 600.000 euro all’anno.
Requisiti per accedere al beneficio
Le condizioni richieste per usufruire dell'agevolazione sono le seguenti:
- impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni;
- non aver avuto la residenza fiscale in Italia nei tre anni d’imposta precedenti al trasferimento. Questo requisito può variare se il lavoratore ha già prestato servizio in Italia per lo stesso datore di lavoro presso cui era impiegato all’estero prima del trasferimento, oppure per un’azienda appartenente allo stesso gruppo;
- possedere competenze altamente qualificate o specializzate.
L’agevolazione risulta ancora più vantaggiosa per coloro che hanno figli a carico.
Risposta n. 70/2025: la residenza fiscale precedente non è un vincolo
La risposta n. 70/2025 chiarisce che la legge non subordina l’accesso al nuovo regime fiscale al fatto che il contribuente abbia avuto la residenza in Italia prima di trasferirsi all’estero.
Di conseguenza, salvo eventuali limitazioni specifiche, il regime impatriati può essere riconosciuto anche a chi non ha mai avuto la residenza fiscale in Italia, purché vengano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Risposta n. 71/2025: il riconoscimento della qualifica professionale
Per poter accedere al nuovo regime, il quale, salvo restrizioni normative, si applica sia ai lavoratori italiani che a quelli stranieri, il riferimento alla normativa deve essere interpretato esclusivamente in relazione ai requisiti di possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale previsti dalla legge.
Nella risposta n. 71/2025, in riferimento al caso di un contribuente con esperienza professionale nel settore Project Management, viene precisato che il requisito dell’elevata qualificazione o specializzazione - come definito dai Dlgs n. 108/2012 e n. 206/2007 - si considera soddisfatto se il soggetto possiede, alternativamente, un titolo di istruzione superiore o una qualifica professionale elencata nell’articolo 27-quater del Testo Unico sull’Immigrazione.
Risposta n. 72/2025: proroga della permanenza all’estero per il lavoro autonomo
L'avvio di un’attività di lavoro autonomo in Italia per una società appartenente allo stesso gruppo presso cui il contribuente era impiegato all’estero prima del rientro determina un’estensione da sei a sette anni del periodo minimo di permanenza all’estero necessario per accedere al regime agevolato (Risposta n. 72/2005).
Questo vale anche se, dopo il rientro, l’attività lavorativa non viene svolta esclusivamente per tale società.
Risposta n. 74/2025: qualificazione senza diploma di laurea
La risposta n. 74/2025 riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente a Londra, che segnala di non possedere un diploma di laurea, ma di avere qualifiche professionali rientranti nelle classificazioni ISCO08 n. 25 e n. 133.
L’incertezza riguarda l’interpretazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d), relativo ai requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dal Dlgs n. 108/2012.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, secondo la normativa vigente, sono considerati altamente qualificati i lavoratori in possesso di una qualifica professionale di alto livello, attestata da almeno tre anni di esperienza lavorativa pertinente acquisita nei sette anni precedenti alla richiesta della Carta Blu UE.
In particolare, per i dirigenti e specialisti del settore tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in base alla classificazione ISCO08 (n. 133 e n. 25), il requisito viene soddisfatto se il soggetto ha maturato più di tre anni di esperienza professionale nel settore.
Dunque, il contribuente potrà accedere al nuovo regime agevolato, purché vengano rispettate le condizioni previste dalla normativa.
Conclusione
Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate il 12 marzo 2025 hanno chiarito diversi aspetti del regime impatriati, specificando le condizioni di accesso e fornendo interpretazioni su casi particolari.
I principali chiarimenti riguardano:
- l’accesso al regime anche per chi non ha mai avuto la residenza fiscale in Italia;
- il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’esperienza lavorativa come requisiti alternativi ai titoli di studio;
- l’estensione della permanenza all’estero per il lavoro autonomo in aziende dello stesso gruppo.
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