Nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro
Pubblicato il 04 aprile 2023
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Con decreto direttoriale 24 marzo 2023, n. 39, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, pubblica il 38° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
NOTA BENE: Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente elenco (37°) pubblicato con decreto direttoriale 23 febbraio 2023, n. 13.
I soggetti interessati hanno l’obbligo di accertare la conformità delle attrezzature soggette alle verifiche periodiche nei termini espressamente indicati nell’Allegato VII, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in virtù dell’art. 71, del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità di cinque anni e potrà essere rinnovata tramite la presentazione di un’apposita domanda. Il rinnovo decorre dalla data di scadenza dell’iscrizione.
I soggetti abilitati iscritti nell’elenco dovranno rispettare i seguenti obblighi:
- riportare nel registro informatizzato copia dei verbali, delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni (datore di lavoro, tipologia di attrezzatura) e la data della prossima verifica;
- trasmettere, trimestralmente, per via telematica il registro al soggetto titolare della funzione;
- conservare tutti gli atti e i documenti concernenti l’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni;
- comunicare preventivamente qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto al Ministero del Lavoro;
- trasmettere l’organigramma generale contenente l’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto, nonché comunicare le eventuali variazioni.
- responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Gli atti e i documenti - relativi all’attività di verifica - dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.
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