Verifiche attrezzature di lavoro: nuovo elenco dei soggetti abilitati
Pubblicato il 18 gennaio 2023
Condividi l'articolo:
Con decreto direttoriale 16 gennaio 2023, n. 5, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, pubblica il 36° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente elenco (35°) pubblicato con decreto direttoriale 19 dicembre 2022, n. 116.
Tali soggetti dovranno accertare la conformità delle attrezzature soggette alle verifiche periodiche nei termini espressamente indicati nell’Allegato VII, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in virtù dell’art. 71, del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
NOTA BENE: L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità di cinque anni e potrà essere rinnovata tramite la presentazione di un’apposita istanza. Il rinnovo decorre dalla data di scadenza dell’iscrizione.
I soggetti abilitati iscritti nell’elenco dovranno rispettare i seguenti obblighi:
- riportare nel registro informatizzato copia dei verbali, delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni (datore di lavoro, tipologia di attrezzatura) e la data della prossima verifica;
- trasmettere, trimestralmente, per via telematica il registro al soggetto titolare della funzione;
- conservare tutti gli atti e i documenti concernenti l’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni;
- comunicare preventivamente qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto al Ministero del Lavoro;
- trasmettere l’organigramma generale contenente l’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto, nonché comunicare le eventuali variazioni.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: