Nuovi obblighi di green pass, come devono orientarsi i datori di lavoro del settore privato

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Nuovi obblighi di green pass, come devono orientarsi i datori di lavoro del settore privato

Dal 15 ottobre 2021, tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, del settore privato devono essere in possesso della certificazione verde Covid-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro. La nuova misura, prevista dall’art. 3, decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, con lo scopo di aumentare la popolazione vaccinata contro il SARS-CoV-2, pone a capo delle imprese l’obbligo di definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e di richiedere l’esibizione del green pass.

I datori di lavoro hanno, dunque, l’obbligo di predisporre appositi protocolli e registri, nominare, eventualmente, soggetti autorizzati all’effettuazione dei controlli, tenendo a mente la disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati personali e le indicazioni fornite dal Governo con la pubblicazione delle apposite FAQ in materia di green pass nell’ambito dei rapporti di lavoro del settore privato.

L’apparato sanzionatorio varato dal Governo individua responsabilità sia in capo ai datori di lavoro, su cui ricadono gli obblighi di controllo, sia in capo ai lavoratori stessi, ai quali viene chiesto di osservare l’obbligo derivante dalle nuove disposizioni normative, anche a prescindere dalle modalità di effettuazione delle verifiche che potranno essere disposte anche a campione.

Green pass in ambito lavorativo privato

Come previsto dall’art. 3, decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha inserito l’art. 9-septies al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del contagio del SARS-CoV-2, a chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui è svolta la predetta attività, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

In tale ambito, i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle anzidette prescrizioni e ad adottare, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione dei controlli, che potranno avvenire anche a campione (almeno il 20% del personale), prevedendo prioritariamente che la verifica sia eseguita al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Legittimati alla richiesta di esibizione ed al controllo del green pass possono essere il datore di lavoro stesso ovvero i soggetti formalmente incaricati dallo stesso.

Come è possibile desumere dalla norma, l’obbligo in trattazione riguarda tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, ma anche volontari, tirocinanti e praticanti di studi professionali, che accedono nella sede dell’azienda per svolgere attività lavorativa o di formazione ovvero volontariato.

Nei casi di specifiche esigenze organizzative i lavoratori, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti a dare comunicazione del mancato possesso del green pass.

Procedure da adottare

Ogni impresa dovrà autonomamente adottare i protocolli di verifica ed organizzare i controlli nel rispetto delle normative in materia di privacy e delle linee guida emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021.

In particolare, la redazione del protocollo, a parere di chi scrive, dovrà contenere, perlomeno, i seguenti punti:

  • individuazione dei soggetti su cui ricade l’obbligo;
  • individuazione dei soggetti esenti dalla campagna di vaccinazione;
  • modalità di verifica del green pass;
  • modalità di utilizzo dell’app di verifica;
  • istruzioni in caso di malfunzionamento dell’app;
  • specifiche sul trattamento dei dati personali;
  • riepilogo delle sanzioni previste dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

A completamento del regolamento suddetto, il datore potrebbe approvare, anche mediante inserimento di appositi allegati, la comunicazione da inviare al personale dipendente esplicativa dei nuovi obblighi in materia di accesso ai luoghi di lavoro e l’apposita informativa privacy ed il format relativo all’atto di nomina del verificatore, con conseguente autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Si rammenta che, come espresso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’attività di verifica non può comportare la raccolta dei dati dell’interessato, in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Invero, il sistema autorizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR Code delle certificazioni verdi, né estrarre, consultare, registrare o trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

In tal senso, dunque, l’azienda non potrà adottare alcun “registro” o “elenco” dei controlli effettuati. Potrà, invece, predisporre un registro relativo ai mancati accessi (es. per mancato possesso o esibizione del green pass; temperatura superiore a 37,5 gradi, ecc.).

Anche in assenza di appositi documenti che possano attestare l’effettuazione dei controlli in ingresso al luogo di lavoro, il datore di lavoro potrà, comunque, dimostrare di aver messo in atto le procedure ed i protocolli per le verifiche delle certificazioni verdi, gli atti di nomina e quant’altro. Come specificato nella FAQ n. 12 del Governo, qualora il green pass rilasciato a seguito di tampone rapido o molecolare scada durante l’orario di servizio, il dipendente non dovrà essere allontanato dal luogo di lavoro, dovendo prendersi a riferimento il momento in cui il lavoratore abbia fatto accesso alla sede di servizio e prolungando, di fatto, la validità della certificazione verde collegata all’esito del tampone. In tal caso, si presume che, in caso di controlli da parte delle autorità competenti, il lavoratore potrà dimostrare l’orario di effettuazione del tampone (registrato e visibile anche sull’app IO).

Quanto ai soggetti esenti da vaccinazione per motivi sanitari, nelle more del rilascio di un certificato contenente il QqqqQr Code, il personale interessato dovrà fare pervenire al medico competente la documentazione sanitaria concernente l’esenzione dalla campagna vaccinale. Tali soggetti non sono sottoposti ad alcun controllo in ingresso nei luoghi di lavoro.

Predisposizione del protocollo di verifica green pass

Oggetto

Esempio

Individuazione dei soggetti su cui ricade l’obbligo

Tutti i datori di lavoro del settore privato ovvero i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Per quanto concerne eventuali lavoratori in somministrazione è onere del somministratore assicurarsi di poter adempiere all’obbligo contrattuale con l’utilizzatore. L’utilizzatore dovrà, comunque, richiedere e verificare il possesso della certificazione verde.

Individuazione dei soggetti esenti dalla campagna di vaccinazione

 

L’obbligo di esibizione di green pass, sino al momento in cui non verrà rilasciata apposito QR Code per l’esenzione, non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabili dal Ministero della Salute. 

Modalità di verifica del green pass

L’impresa eseguirà i controlli con modalità “a campione” su n. “xx” lavoratori dipendenti, almeno nr. “y” volte a settimane, nelle seguenti giornate (…). Prioritariamente i controlli verranno effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso in cui questi risulti impossibile, le verifiche potranno essere effettuate anche successivamente all’ingresso o nel corso dell’attività lavorativa.

La verifica verrà effettuata tramite l’app Verifica C19 da parte dell’incaricato al controllo delle certificazioni verdi Covid-19, nella persona di Mario Rossi e, in caso di assenza, dal Sig. Paolo Bianchi. I predetti soggetti sono stati nominati con apposito atto da parte dell’azienda.  

Modalità di utilizzo dell’app di verifica

L’applicazione di verifica utilizzata, denominata Verifica C19, è stata sviluppata dal Ministero della Salute e non consente la memorizzazione delle informazioni sensibili sul dispositivo. La stessa permette di verificare anche il certificato verde europeo EU DIGITAL COVID CERTIFICATE emesso da altri paesi.

Alla richiesta del verificatore il lavoratore mostrerà l’apposito Qr Code in formato digitale o cartaceo che dovrà essere scansionato con la predetta applicazione di verifica. Il sistema riscontrerà:

  • schermata verde, la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
  • schermata blu, la certificazione è valida solo per l’Italia;
  • schermata rossa, la certificazione non è ancora valida o è scaduta o vi è un errore di lettura.

Istruzioni in caso di malfunzionamento dell’app

Qualora l’app presenti malfunzionamenti nella scansione delle certificazioni verdi Covid-19 è consigliabile, preliminarmente, disinstallare e reinstallare l’applicazione. Se il problema persiste sarà opportuno contattare tempestivamente il numero verde 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Specifiche sul trattamento dei dati personali

Le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento dei dati personali, che deve svolgersi ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali. In sede di verifica le informazioni oggetto di trattamento saranno:

  • le generalità del lavoratore, la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione;
  • le generalità del lavoratore e il mancato possesso del green pass.

Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni e non è consentita, in nessun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione. Non è, dunque, possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione in corso di validità ovvero acquisire dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa.

Eventuali mancati accessi saranno annotati su un apposito registro dato in dotazione ai soggetti verificatori.

Unica deroga in materia di trattamento dei dati personali è ammessa nei casi in cui il lavoratore sia in attesa di rilascio della certificazione verde e che ne abbiano diritto. In tal caso, ancorché il Garante non si sia espresso su tale trattamento, i lavoratori potranno presentare in formato cartaceo o digitale gli esiti dei documenti rilasciati da strutture pubbliche o private, lavoratori di analisi, farmacie o medici di medicina generale.

Si rammenta che l’adozione delle nuove disposizioni per l’accesso ai luoghi di lavoro non supera le prescrizioni ed i protocolli aziendali relativi agli obblighi di sanificazione, uso delle mascherine e regole di distanziamento.

Apparato sanzionatorio

Ai sensi del comma 6, art. 9-septies, decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, i lavoratori che non siano in possesso della certificazione verde Covid-19 ovvero, all’atto del controllo predisposto dal datore di lavoro, ne risultino privi, sono considerati assenti ingiustificati fino alla data di presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione o altri emolumenti.

Dovendosi considerare, il lavoratore, come “assente ingiustificato” può ritenersi precluso anche il diritto a malattia, maternità, assegni familiari o cassa integrazione.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella dell’eventuale contratto stipulato per la sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Nei casi di accertato mancato controllo da parte del datore di lavoro dei nuovi obblighi inerenti all’accesso ai luoghi di lavoro potrà essere comminata una sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 1.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi in cui il lavoratore acceda nei luoghi di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde Covid-19 verrà comminata una sanzione amministrativa da euro 600,00 ad euro 1.500,00, raddoppiata in caso di recidiva. In tale ultima ipotesi, il datore di lavoro potrà procedere all’apertura di un procedimento disciplinare secondo i regolamenti adottati dall’impresa e dal contratto collettivo di lavoro applicato.

Green pass e luoghi di lavoro, diagramma applicativo

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021

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