Nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti

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Nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti

Per i venditori dei veicoli meno inquinanti, possibile prenotare gli incentivi tramite la piattaforma informatica di Invitalia.  

Dal 3 giugno 2024, infatti, è possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus, gestita da Invitalia, le prenotazioni per l’accesso ai contributi riguardanti l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). Con il DPCM del 20.5.2024 sono stati rimodulati i contributi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti, riconosciuti a partire dal 25.05.2024 e fino al 31.12.2024. Per effetto ditale disposizione sarà possibile prenotare anche contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.

La circolare MIMIT del 27.05.2024 ha, poi, fornito le indicazioni operative per accedere agli incentivi. 

Le risorse messe a disposizione per l’intervento sono riassunte nel prospetto.

Residuo 2022

Fondo

Stanziamento

Residuo M1 2022 [61-135]

312.773.392,45

Residuo L Elettrico 2022

17.504.741,08

Totale

330.278.133,53

Residuo 2023

Fondo

Stanziamento

Residuo M1 2023 [0-20]

49.986.005,71

Residuo M1 2023 [0-20] riserva taxi/NCC

10.000.000,00

Residuo M1 2023 [21-60]

26.008.616,08

Residuo M1 2023 [21-60] riserva taxi/NCC

4.000.000,00

Residuo M1 2023 [61-135]

83.151.507,70

Residuo M1 2023 [61-135] riserva taxi/NCC

6.000.000,00

Residuo L Elettrico 2023

156.132,23

Residuo N1/N2 2023

39.743.461,09

Residuo N1/N2 2023 riserva BEV/FCEV

13.247.820,37

Residuo M1 2023 - usato

19.984.926,42

Residuo M1 2023 - Retrofit GPL

3.996.985,28

Residuo M1 2023 - Retrofit Metano

5.995.477,93

Totale

262.270.932,81

Rimodulazione fondi 2024

Fondo

Stanziamento

M1 2024 [0-20]

180.000.000,00

M1 2024 [21-60]

110.000.000,00

L Elettrico 2024

15.000.000,00

L Non Elettrico 2024

5.000.000,00

Totale

310.000.000,00

Legge di Bilancio 2021 - Anno 2024

Fondo

Stanziamento

L Elettrico Legge di Bilancio

30.000.000,00

Totale

30.000.000,00

     

ATTENZIONE: Per l'attuazione degli incentivi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DM 20.3.2019, all'art. 1, comma 1033 -1038 e 1058-1062, della L. 145/2018 e all'art. 1, comma 656, della L. 178/2020.

Ecobonus automotive  

Con l’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del D.P.C.M. 20.05.2024 sono previsti specifici contributi alle persone fisiche e giuridiche (ad esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0 ossia "Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri") che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia, tenuto conto delle risorse disponibili, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (autovetture con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica entro certi limiti e un prezzo adeguato ai limiti risultanti del listino ufficiale.

Nello specifico, la norma riconosce:

a) un contributo di 6.000 euro (cui si aggiungono ulteriori 5.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, ovvero 4.000 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 ovvero 3.000 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 0-20 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa.

b) un contributo di 4.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 4.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, ovvero 2.000 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 ovvero 1.500 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 21-60 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

c) un contributo di 3.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, ovvero 2.000 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 ovvero 1.500 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4, nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 61-135 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa.

Emissioni veicolo M1 acquistato (g/km di CO2)

Veicolo rottamato contestualmente

Misura del contributo

0-20

Senza rottamazione

6.000

Veicolo da Euro 0 a Euro 2

11.000

Veicolo Euro 3

10.000

Veicolo Euro 4

9.000

21-60

Senza rottamazione

4.000

Veicolo da Euro 0 a Euro 2

8.000

Veicolo Euro 3

6.000

Veicolo Euro 4

5.500

61-135

Senza rottamazione

Nessun contributo

Veicolo da Euro 0 a Euro 2

3.000

Veicolo Euro 3

2.000

Veicolo Euro 4

1.500

Il suddetto contributo - relativamente all'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia rispettivamente di 0-20 g/km di CO2 e di 21-60 g/km di CO2 - è aumentato del 25% nel caso in cui l'acquirente, persona fisica, abbia un ISEE inferiore a euro 30.000. L'innalzamento del contributo è riconosciuto ad un solo soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

Conseguentemente, alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro è riconosciuto:

a) un contributo di 7.500 euro (cui si aggiungono ulteriori 6.250 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, ovvero 5.000 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 ovvero 3.750 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4) nel caso in cui si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 0-20 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

b) un contributo di 5.000 euro (cui si aggiungono ulteriori 4.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, ovvero 2.000 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 ovvero 1.500 euro se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4, anch’essi maggiorati del 25%) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:

  • nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore ad Euro 6;
  • con emissioni di CO2 per Km comprese nella fascia 21-60 g/km CO2;
  • con prezzo da listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa

M1 – ISEE inferiore a 30.000

 

Senza Rottamazione

Con Rottamazione

0-20

7.500 €

 

Euro 0 - 2

 

13.750 €

Euro 3

 

12.500 €

Euro 4

 

11.250 €

Euro 5

 

8.000 €

21-60

5.000 €

 

Euro 0 - 2

 

10.000 €

Euro 3

 

7.500 €

Euro 4

 

6.875 €

Euro 5

 

5.000 €

I contributi in favore delle persone fisiche sono riconosciuti per l'acquisto (anche in locazione finanziaria), di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi. Resta fermo che, per il riconoscimento dei contributi sia in favore delle persone fisiche che delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto che richiede il nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Contributi per l'acquisto di veicoli commerciali

L'articolo 2, comma 1, lett. e), del DPCM 20.5.2024 riconosce dei contributi a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto di terzi che acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica. Il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25% delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l'acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV). Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra e all'alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale.

Peso

Rottamazione

BEV e FCEV

Alimentazioni alternative (CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido)

Alimentazioni tradizionali

0 - 1,49 t

NO

2.200 euro

   

SI

4.000 euro

1.500 euro

1.000 euro

1,50 - 2,50 t

NO

4.500 euro

   

SI

8.000 euro

2.500 euro

1.500 euro

2,51 - 3,49 t

NO

10.000 euro

   

SI

12.000 euro

3.000 euro

2.000 euro

3,50 - 4,24 t

NO

14.000 euro

   

SI

16.000 euro

4.500 euro

3.500 euro

4,25 - 7,2 t

NO

16.000 euro

   

SI

18.000 euro

5.500 euro

4.500 euro

Contributi per l'acquisto di motocicli elettrici

L'articolo 2, comma 1, 1 lett. d), del DPCM 20.5.2024 riconosce alle persone fisiche e giuridiche (a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, ossia "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori") che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e  un contributo pari:

  • al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro;
  • al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, se viene consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3, di cui il beneficiario è proprietario o intestatario da almeno 12 mesi, o di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente del beneficiario.

Contributo per l'acquisto di motocicli non elettrici

L'articolo 2, comma 1, lett. h), del DPCM 20.5.2024 riconosce uno specifico contributo per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi del suddetto art. 2, comma 1, lett. d) del DPCM 20.5.2024 (relativo ai veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle medesime categorie), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5. Tale contributo spetta a condizione che, al contempo:

  • sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto;
  • sia contestualmente rottamato un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 o un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del DM 2.2.2011.

In presenza dei predetti requisiti, spetta un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto del veicolo, fino ad un massimo di 2.500 euro.

Veicoli di categoria Le

Alimentazione

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3 *

Senza rottamazione

Elettrica

40% del prezzo d'acquisto
fino a massimo € 4.000 (IVA esclusa)

30% del prezzo d'acquisto
fino a massimo € 3.000 (IVA esclusa)

Non elettrica

40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 2.500 (IVA esclusa)
È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.

 

ND

*ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi).

Acquisti di veicoli commerciali da parte di società di noleggio

L'art. 2, comma 4, del DPCM 20.5.2024 stabilisce, nei limiti delle risorse stanziate, un contributo per l’acquisto di un veicolo commerciale effettuato da una società di noleggio.

In particolare, per le società di noleggio, che dal 25 maggio al 31 dicembre 2024 acquistano in Italia, veicoli commerciali (categoria N1 e N2), anche in leasing finanziario, ad alimentazione elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV), previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a 3 anni, è previsto un contributo sotto forma di sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la Pmi  che noleggia il veicolo incentivato. Per il riconoscimento dei contributi, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Contributo per l'installazione di impianti a GPL e metano

Alle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso:

  • pari ad euro 400 per il GPL;
  • pari ad euro 800 per il metano.

Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.

Contributo per l'acquisto di veicoli M1 usati

L'articolo 2, comma 1, lett. f), del DPCM 20.5.2024 riconosce un contributo pari a 2.000 euro alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli “usati” di categoria M1:

  • di prima immatricolazione in Italia (per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, della L. 145/2018, all'art. 1, comma 654, della L. 178/2020 e al DPCM 6.4.2022); 
  • omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2;
  • con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro;
  •  e contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato fino a Euro 4, di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari/intestatari da almeno 12 mesi.

Contributo per il noleggio di veicoli M1 nuovi di fabbrica

L'articolo 2, comma 1, lett. g), del DPCM 20.5.2024 riconosce un contributo alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a tre anni di un veicolo di cui alle precedenti lett. a), b) e c) del medesimo art. 2, comma 1 (ossia di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica omologato in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 135 g/km di CO2). L'entità del contributo, nonché le disposizioni attuative per fruirne, saranno definiti con apposito DM.

Modalità di fruizione dei contributi

Per la fruizione dei contributi in esame, l'art. 2, comma 6, del DPCM 20.05.2024 stabilisce che, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera g), i contributi sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo d'acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo). L'importo dei contributi previsti dal comma 1, lettera f), invece, è riconosciuto all'acquirente dal venditore, che recupera tale importo quale credito d'imposta.  Quindi, per i contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), h) dell’articolo 2 del decreto, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.

Le imprese costruttrici o importatrici possono recuperare detti importi, rimborsati ai venditori, come credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione. Per i contributi riconosciuti alle persone fisiche che acquistano veicoli usati di categoria M1, il relativo importo è riconosciuto all'acquirente dal venditore, che a sua volta lo recupera come credito d'imposta; mentre, per i contributi per il noleggio a lungo termine di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, le modalità di fruizione degli incentivi saranno definite con DM.

Aspetti operativi

Le prenotazioni dei contributi, per gli acquisti effettuati a partire dal 3 giugno 2024 potranno essere inserite nella piattaforma Ecobonus”, gestita da Invitalia. Nella circolare MIMIT del 27 maggio 2024 è stato chiarito che al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, il venditore dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:

  • per gli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d'atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi;
  • per gli acquisti effettuati da persone giuridiche, dichiarazione di presa d'atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi;
  • per gli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del DPCM, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;
  • per gli acquisti effettuati da persone fisiche ai sensi dell'articolo 3 del DPCM, dichiarazione sostitutiva resa dall'acquirente, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

Le suddette dichiarazioni sono necessarie per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto ai contributi. I moduli per le dichiarazioni sono disponibili sul sito istituzionale http://ecobonus.mise.gov.it e, dopo essere stati debitamente compilati e firmati, dovranno essere inseriti nella piattaforma. I venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione. Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori.  In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.

Gli step dell’operazione

Fase 1 

 

 

Prenotazione

dei contributi

Il concessionario/rivenditore:

  • si registrano nell’area rivenditori della piattaforma;
  • prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, in base alla disponibilità delle risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
  • inseriscono nella piattaforma i moduli delle dichiarazioni, debitamente compilati e firmati dall’acquirente;
  • confermano l’operazione entro 270 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

Fase 2

Corresponsione

dei contributi

Il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto.

Fase 3

Rimborso al venditore dei contributi

le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo erogato.

Fase 4

Recupero dell’importo del contributo

 

Il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario o rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.

 

Quadro Normativo

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