Nuovi codici Uniemens per accedere alle sospensioni contributive
Pubblicato il 14 maggio 2020
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Con Messaggio del 24 aprile 2020, n. 1754, l'Istituto previdenziale ha emanato le istruzioni relative alle sospensioni contributive introdotte dall'art. 18, Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, per i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
In particolare, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Liquidità, sono state introdotte tre nuove fattispecie, che si aggiungono a quelle previste dal Decreto Cura Italia, per:
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (art. 18, comma 1);
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (art. 18, comma 3);
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 (art. 18, comma 5).
Tipologie di versamenti sospesi ed individuazione dei requisiti
La sospensione dei versamenti, dedicata ai soggetti individuati al paragrafo precedente, è relativa alle scadenze di versamento dei mesi di aprile e maggio concernenti:
- le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute sull'addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria.
Altresì, come specificato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9, le sopradette sospensive possono essere richieste anche dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
Facendo salvi i soggetti neo-costituiti ai sensi del comma 5, art. 18, Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, requisito essenziale per accedere alla sospensione dei versamenti suddetti è la riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. In tal senso, la verifica della contrazione dovrà essere effettuata comparando il fatturato del mese di marzo 2020 con il fatturato del mese marzo 2019 per il versamento in scadenza nel mese di aprile, e del mese di aprile 2020 con il fatturato del mese di aprile 2019 per il versamento in scadenza nel mese di maggio. Ben potrebbe, dunque, verificarsi la sospensiva anche per uno solo dei predetti mesi.
Ai fini della comparazione del fatturato, bisognerà prendere a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA (Circolare Agenzia delle Entrate, 13 aprile 2020, n. 9).
Sospensione dei versamenti, nuove indicazioni sul flusso UniEmens
Come indicato dal Messaggio INPS 24 aprile 2020, n. 1754, come per le precedenti sospensive ex artt. 61 e 62, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (caratterizzate dai codici N967 ed N969), le aziende o i loro intermediari, ove intendano avvalersi della sospensione dei versamenti contributivi relativi ai mesi di competenza marzo ed aprile 2020 (rispettivamente modelli F24 in scadenza al 16 aprile 2020 e 18 maggio 2020), dovranno procedere alla compilazione del flusso UniEmens, per ciascun periodo di paga interessato, inserendo nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, i seguenti codici di nuova istituzione:
- "N970", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2";
- "N971", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4";
- "N972", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5".
Mediante l'inserimento dei suddetti codici nel flusso UniEmens, l'azienda dichiara di possedere i requisiti previsti per l'accesso alla rispettiva sospensiva. Successivamente, l'Istituto previdenziale provvederà ad attribuire automaticamente il codice di autorizzazione "7G" avente il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 23/2020, art. 18".
Allo stesso modo, i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, dovranno valorizzare all'interno del flusso UniEmens, riferito ai periodi di sospensione, nell'elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> i seguenti valori:
- "28", avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2";
- "29", avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4";
- "30", avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 23/2020, art. 18, comma 5".
Modalità di compilazione del modello DM10
Tecnicamente, l'importo della singola sospensiva, abbinata al relativo codice, da riportare sul modello di denuncia contributiva DM10, come peraltro specificato nella Circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37, può dar luogo ad un credito in favore dell'Inps da versare con le consuete modalità (modello F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.
Invero, per rinvenire le modalità di una corretta compilazione è necessario riesumare le indicazioni fornite dalla Circolare INPS 27 gennaio 2003, n. 15, secondo cui, le aziende interessate o i loro intermediari dovranno osservare le seguenti formalità:
- compilare, con le consuete modalità, i quadri B (dati retributivi) e C (somme a debito), riferiti a tutti i lavoratori interessati;
- compilare, con le consuete modalità, il quadro D (somme a credito), senza effettuare la sommatoria del Totale B (rigo 57);
- determinare l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione;
- calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- esporre tale differenza (quale importo dei contributi sospesi) in uno dei righi del quadro D, facendola precedere dal codice di sospensiva corrispondente;
- effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare l'importo al rigo 57 (Totale B);
- effettuare la differenza tra gli importi indicati al rigo 33 (Totale A) e al rigo 57 (Totale B), riportando il risultato in uno dei righi sottostanti al rigo 57, Totale A-B ovvero Totale B-A.
Quadro riepilogativo
Alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, è possibile sintetizzare, come di seguito, tipologie e termini di sospensione:
Rif. normativo |
Caratteristiche |
Periodo di competenza |
Cod. UniEmens - Lav. dipendenti |
Cod. Uniemens - Committenti G.s. |
Termini di versamento |
Art. 8, co. 1, lett. b), D.L. 9/2020; Circ. INPS n. 37/2020 |
Imprese turistico -ricettive; agenzie di viaggio e tour operator |
02/2020 03/2020 |
N967 (C.A. "7L") |
Valore "25" |
Entro il 31 maggio, anche in 5 rate di pari importo |
Art. 61, comma 2, D.L. 18/2020; Circ. INPS n. 52/2020 |
Elenco di attività da lett. b) ad r) |
02/2020 03/2020 |
N967 (C.A. "7L") |
Valore "25" |
Entro il 31 maggio, anche in 5 rate di pari importo |
Art. 61, comma 2, lett. a) e art. 61, comma 5, D.L. 18/2020; Circ. INPS n. 52/2020 |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche |
02/2020 03/2020 04/2020 |
N968 (C.A. "7M") |
Valore "26" |
Entro il 30 giugno, anche in cinque rate di pari importo |
Art. 62, comma 2, D.L. 18/2020; Circ. INPS n. 52/2020 |
Esercenti attività con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 |
02/2020 |
N969 |
Valore "27" |
Entro il 31 maggio, anche in 5 rate di pari importo |
Art. 18, commi 1 e 2, D.L. 23/2020; Mess. INPS n. 1754/2020 |
Esercenti attività con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, e con riduzione di fatturato di almeno il 33% sul rispettivo mese di marzo e/o aprile 2019 |
03/2020 04/2020 |
N970 (C.A. "7G") |
Valore "28" |
Entro il 30 giugno, anche in cinque rate di pari importo |
Art. 18, commi 3 e 4, D.L. 23/2020; Mess. INPS n. 1754/2020 |
Esercenti attività con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, e con riduzione di fatturato di almeno il 50% sul rispettivo mese di marzo e/o aprile 2019 |
03/2020 04/2020 |
N971 (C.A. "7G") |
Valore "29" |
Entro il 30 giugno, anche in cinque rate di pari importo |
Art. 18, comma 5, D.L. 23/2020; Mess. INPS n. 1754/2020 |
Soggetti costituiti dopo il 31 marzo 2019 |
03/2020 04/2020 |
N972 (C.A. "7G") |
Valore "30" |
Entro il 30 giugno, anche in cinque rate di pari importo |
QUADRO NORMATIVO |
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