Nuove regole doganali per l’importazione di beni culturali

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Nuove regole doganali per l’importazione di beni culturali

Con la circolare n. 15 del 26 giugno 2025 l’Agenzia delle Dogane pone l’attenzione sull’importazione di beni culturali da Paesi terzi, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/880 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079.

Obiettivo della Circolare

A partire dal 28 giugno 2025, entrerà in funzione la piattaforma europea ICG – Import of Cultural Goods, accessibile tramite il sistema TRACES NT. Questa piattaforma gestirà l’importazione dei beni culturali delle categorie B e C dell’allegato al Regolamento (UE) 2019/880.

Scopo principale:

  • Contrastare il traffico illecito di beni culturali da Paesi terzi, specialmente quelli colpiti da conflitti o instabilità politica.
  • Contribuire alla tutela del patrimonio culturale mondiale e alla lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Ambito di applicazione

Il Regolamento UE n. 2019/880 del 17 aprile 2019 stabilisce le regole per consentire l’ingresso e l’importazione nell’Unione Europea di beni di natura culturale provenienti da Paesi esterni all’UE.

Tra questi beni rientrano, ad esempio, oggetti di valore storico come reperti archeologici, manoscritti rari e opere artistiche che rispondono a determinati criteri, come l’età minima o il valore economico. In certi casi, l’introduzione di tali oggetti viene vietata se si ritiene che siano stati rimossi illegalmente dal territorio del Paese d’origine, o quando non è possibile dimostrare che siano stati esportati nel rispetto delle leggi locali.

Si definisce:

  • "Introduzione di beni culturali", l’ingresso di tali beni all’interno dell’area doganale dell’Unione Europea, dove saranno soggetti a controlli da parte delle autorità doganali secondo quanto previsto dal Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013);
  • "Importazione di beni culturali":
    • (a) l’immissione in libera pratica, ovvero la procedura standard per introdurre definitivamente le merci nel mercato UE;
    • (b) il vincolo a uno dei regimi speciali doganali, tra cui:
      • deposito doganale e zone franche,
      • utilizzo speciale (come ammissione temporanea o uso finale),
      • perfezionamento attivo.

L’allegato al Regolamento distingue tre categorie:

  • Parte A: beni il cui ingresso è del tutto proibito;
  • Parte B e C: beni che richiedono documentazione specifica per essere importati.

Per i beni più delicati dal punto di vista culturale (es. oggetti archeologici) elencati nella Parte B, è obbligatorio ottenere una licenza di importazione, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato (in Italia, il Ministero della Cultura – MIC).

Per i beni meno critici, indicati nella Parte C, l’importatore deve fornire una dichiarazione ufficiale, con cui certifica che l’esportazione dal Paese terzo è avvenuta legalmente.

Tutta la documentazione necessaria deve essere caricata sulla piattaforma ICG e allegata alla dichiarazione doganale.

Sono previste alcune esenzioni:

  • beni che rientrano nell’UE secondo l’art. 203 del CDU,
  • oggetti custoditi da autorità pubbliche con l’intento di restituirli,
  • beni in ammissione temporanea ai sensi dell’art. 250 CDU per specifiche finalità.

Controlli doganali

In attesa dell’integrazione tra i sistemi AIDA e TRACES NT, la circolare n. 15/D del 26 giugno 2025 stabilisce che gli uffici doganali devono seguire istruzioni precise per verificare le importazioni di beni culturali soggetti al Regolamento (UE) 2019/880.

Le Dogane devono controllare la corretta indicazione dei codici documento nella dichiarazione doganale:

    • L049: Licenza di importazione;
    • L050: Dichiarazione dell'importatore;
    • L065: Dichiarazione sostitutiva per ammissione temporanea;
    • Y138: Esenzione documentale per custodia o ammissione temporanea.

Controlli in presenza di licenza di importazione

Quando i beni culturali rientrano tra quelli per cui è obbligatoria una licenza (tipicamente, beni di maggior rilevanza e sensibilità culturale, come reperti archeologici), l’ufficio doganale deve:

  • verificare la documentazione allegata alla dichiarazione doganale, accertandosi che la licenza rilasciata dal Ministero della Cultura sia effettivamente presente e valida;
  • confrontare i beni fisici o documentali dichiarati con quelli descritti nella licenza, valutando la corrispondenza degli elementi identificativi (come descrizione, quantità, origine, stato di conservazione);
  • controllare che il numero identificativo della licenza sia stato correttamente indicato nella dichiarazione presentata dal soggetto importatore.

Inoltre, se i beni sono destinati a regimi speciali, come il deposito doganale, è obbligatorio assicurarsi che il codice di classificazione TARIC (nomenclatura doganale) specificato nella dichiarazione coincida esattamente con quello previsto nel regolamento e riportato nella licenza.

Controlli in presenza di dichiarazione dell’importatore

Nel caso in cui il bene culturale rientri tra le categorie per cui è sufficiente una dichiarazione rilasciata dall’importatore, l’Ufficio delle Dogane deve procedere ad altri tipi di verifica, previsti dall’articolo 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079.

  1. In primis, occorre verificare che i beni descritti nella dichiarazione corrispondano a quelli effettivamente importati, assicurandosi della coerenza tra i dati dichiarati (descrizione, origine, valore, condizioni di esportazione) e i beni in arrivo.
  2. È essenziale che la dichiarazione includa un identificativo univoco, detto "Statement ID", che deve essere riportato nella dichiarazione doganale. Questo codice consente di consultare e validare il documento all’interno del sistema TRACES NT.
  3. Se i beni sono vincolati a un regime di deposito doganale, anche in questo caso va verificata la coerenza della classificazione tariffaria riportata con quella stabilita nell’allegato al Regolamento, mediante il codice TARIC.

Casi in regime di zona franca

Quando i beni culturali vengono introdotti in una zona franca – cioè un’area del territorio doganale dell’Unione dove non si applicano le normali regole doganali – i controlli documentali sopra descritti devono essere effettuati dall’Ufficio Doganale territorialmente competente per quella zona. Ciò vale sia per le importazioni con licenza che per quelle con dichiarazione.

Accesso alla Piattaforma ICG (TRACES NT)

Per controllare che le licenze di importazione emesse dal Ministero della Cultura (MIC) o le dichiarazioni fornite dall’importatore siano autentiche, corrette e veritiere, gli operatori doganali responsabili delle verifiche devono accedere alla piattaforma europea ICG, accessibile attraverso il sistema TRACES NT dell’Unione Europea.

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