Nuove incompatibilità per ausiliari e coadiutori delle procedure concorsuali. Analisi Cndcec e Fnc

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Nuove incompatibilità per ausiliari e coadiutori delle procedure concorsuali. Analisi Cndcec e Fnc

Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno divulgato, il 1° agosto 2018, il documento avente ad oggetto “Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018”.

Si evidenzia come con il Dlgs. n. 54/2018 è stata modificata la normativa di riferimento attraverso cui un professionista può valutare la propria compatibilità per svolgere adeguatamente l’incarico affidatogli.

Con il documento CNDCEC/FNC si analizzano le recenti disposizioni che vanno ad incidere sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali.

Merita attenzione la disposizione che pone limiti all’assunzione degli incarichi di curatore, di commissario, di amministratore giudiziario e di liquidatore del patrimonio: incide su tale assunzione l’avere il professionista rapporti di coniugio, di parentela, di affinità o di unione civile e convivenza, e rapporti ascrivibili alla categoria della assidua frequentazione con il magistrato. Questa si identifica come un rapporto “derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali”.

Pur apprezzando l’intento moralizzatore e dissuasivo di pratiche scorrette, l’introduzione di tali limiti può portare i professionisti che esercitano nel circondario delle sedi giudiziarie a sopportare evidenti disagi.

Si evidenzia come tale obiettivo potesse essere raggiunto attraverso l’introduzione di un meccanismo di rotazione degli incarichi per gli ausiliari, nei limiti di compatibilità rispetto alle disponibilità fornite, come già accade per la rotazione dei CTU.

Soggetti coinvolti dalle incompatibilità

Tra i destinatari della normativa sono elencati:

  • l’amministratore giudiziario;
  • il curatore fallimentare nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento;
  • il commissario giudiziale autonomamente nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della grande impresa;
  • il gestore per la liquidazione dei beni ricompresi nel piano proposto dal debitore in stato di sovraindebitamento e il liquidatore di tutti i beni del sovraindebitato.

Si aggiungono i coadiutori degli amministratori giudiziari, del curatore e del commissario giudiziale chiamato nell’insolvenza della grande impresa.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 23 giugno 2018 - Amministratori, curatori e commissari: incompatibilità al via – Pergolari

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