Nuove imprese a tasso zero, garanzie semplificate

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Nuove imprese a tasso zero, garanzie semplificate

Semplificazioni per le garanzie che devono assistere il finanziamento agevolato nell’ambito dei progetti “Nuove imprese a tasso zero” (ex decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000), le agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive.

Con la circolare 25 luglio 2017 n. 90954 - Autoimprenditorialità Nuove imprese a tasso zero – il Mise modifica e integra la circolare 9 ottobre 2015 n. 75445, già rettificata dalle circolari 28 ottobre 2015, n. 81080 e 23 dicembre 2015, n. 100585.

Le modifiche e integrazioni in argomento si applicano, su richiesta dell’impresa, anche ai progetti già ammessi alle agevolazioni per i quali, alla data di pubblicazione della circolare in oggetto nel sito del Ministero dello sviluppo economico, il Soggetto gestore (Invitalia) non ha provveduto a effettuare alcuna erogazione a qualsiasi titolo.

Garanzie reali anche su beni immobili non facenti parte del programma

Il finanziamento agevolato deve essere assistito da privilegio speciale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso.

Ipoteca e privilegio speciale:

  • per i programmi di investimento che prevedono l’acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, qualora il privilegio non sia acquisibile nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo del finanziamento agevolato non coperto;
  • se il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell’intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata a favore del Soggetto gestore fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca;
  • è possibile per l’impresa beneficiaria richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% del finanziamento agevolato, previa presentazione di idonea fideiussione (la fidejussione potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo) a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito.
Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 16 marzo 2017 - Nuove imprese a Tasso Zero. Aggiunte risorse per 100 milioni - Pichirallo

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