Nuove Faq su NASpI e NASpI anticipata
Pubblicato il 09 luglio 2021
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Con l’aggiornamento dell’8 luglio 2021, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti sull’istituto NASpI e sulla c.d. NASpI anticipata. Come noto, l’Istituto ribadisce che l’indennità di disoccupazione vigente spetta a seguito della presenza congiunta dei seguenti requisiti:
- il rapporto di lavoro subordinato sia cessato involontariamente;
- vi siano almeno tredici settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.
Sono ammessi alla prestazione anche i lavoratori che abbiano perso involontariamente il rapporto di lavoro, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato ed il personale delle pubbliche amministrazioni con rapporti a tempo determinato.
La domanda di accesso alla NASpI deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica dal sito dell’Istituto solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ed entro 68 giorni dalla cessazione dello stesso.
Si rammenta che, la presentazione della domanda di disoccupazione equivale al rilascio della Dichiarazione di Disponibilità al Lavoro (c.d. DID) e che il lavoratore, entro i successivi 15 giorni, dovrà recarsi presso il CPI territorialmente competente per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
NASpI, casi di compatibilità e cumulabilità
Quanto alla percezione dell’indennità, l’Istituto chiarisce le casistiche riportate nella seguente tabella:
Caso |
Risoluzione |
NASpI e lavoro estero |
Il beneficiario dell’indennità può recarsi in altro Stato UE senza perdere il diritto all’indennità qualora: si sia già iscritto al CPI; comunichi l’indisponibilità al CPI e si sia cancellato; chieda alla sede INPS territorialmente competente il rilascio del documento U2 e del documento U1; si iscriva, entro sette giorni, come persona in cerca di occupazione nello Stato membro. |
Compatibilità con altre prestazioni |
La fruizione della NASpI è compatibile con la pensione ai superstiti, la pensione di invalidità, il reddito di cittadinanza, le indennità Covid-19 con la sola eccezione per i lavoratori stagionali. |
Incompatibilità con altre prestazioni |
L’indennità di disoccupazione è incompatibile con la percezione di pensione di vecchiaia o anticipata, l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità. |
Compatibilità con il lavoro accessorio |
La NASpI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa occasionale solo qualora vengano remunerati tramite il Libretto famiglia e nel limite complessivo di cinque mila euro. |
Compatibilità e tirocini extracurriculari |
L’indennità di tirocinio non può essere corrisposta se il tirocinante è percettore di NASpI, salvo diversamente disposto dalla normativa regionale |
NASpI anticipata
Per ottenere la NASpI anticipata il beneficiario, che abbia avuto già con esito “accolta” la domanda di accesso al trattamento di disoccupazione, potrà richiedere l’indennità in unica soluzione qualora avvii un’attività di lavoro autonomo, d’impresa ovvero sottoscriva una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio.
La domanda di anticipo andrà presentata entro il termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo, d’impresa o dalla sottoscrizione della quota sociale di una cooperativa.
Qualora il lavoratore abbia intrapreso la nuova attività in proprio durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente che, cessando, ha dato diritto alla NASpI, il predetto termine di trenta gionri decorrerà dalla data di presentazione della domanda di NASpI.
Possono accedere al beneficio della c.d. NASpI anticipata anche i liberi professionisti non iscritti all’INPS.
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