Nuove FAQ Ministeriali sull’emersione dei rapporti di lavoro
Pubblicato il 10 agosto 2020
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Attraverso una FAQ, il Ministero dell’Interno, fornisce ulteriori chiarimenti ai datori di lavoro sulla procedura disponibile per denunciare, con criteri sanzionatori agevolati, un rapporto di lavoro irregolare in corso ai sensi dell'art. 103, Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Le FAQ specificano che l’articolo sopracitato prevede espressamente che, nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, la presentazione delle istanze di regolarizzazione consente lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato la domanda.
Nei casi in cui il lavoratore abbia iniziato a svolgere l’attività lavorativa dopo l’invio dell’istanza di regolarizzazione ma senza che sia avvenuta la trasmissione della comunicazione obbligatoria, viene ammesso l’assolvimento tardivo dell’obbligo di comunicazione, indicando una data di inizio rapporto di lavoro successiva al giorno di inoltro dell’istanza di regolarizzazione. La trasmissione potrà essere effettuata con le consuete modalità definite dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 e i datori di lavoro non risulteranno sanzionabili né per la comunicazione tardiva di instaurazione del rapporto di lavoro, né per il tardivo pagamento dei contributi previdenziali. Per procedere alla regolarizzazione il lavoratore dovrà essere in possesso di un Codice Fiscale, anche provvisorio, quale elemento essenziale della comunicazione obbligatoria. Qualora il cittadino straniero non fosse in possesso del documento, nel periodo di attesa dell’attribuzione del Codice Fiscale, il datore di lavoro dovrà tenere conto che il lavoratore godrà delle coperture previdenziali e assicurative solo dal giorno indicato nella comunicazione obbligatoria e che non è consentita dalla legge l’erogazione di prestazioni lavorative in periodi temporali non coperti.
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