Nuova bocciatura per l'anatocismo

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La Corte di cassazione (sentenza n. 10127/05) precisa limiti e confini entro cui le banche debbono applicare gli interessi ultralegali ed anatocistici nei rapporti con i propri clienti, esaminando a questo scopo la validità delle "clausole uso piazza" (di determinazione di interessi per relationem in riferimento alle condizioni su piazza) e delle clausole di conto corrente che disciplinano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista sul saldo negativo nonché l'applicabilità della commissione di massimo scoperto anche in assenza di un'apposita previsione in contratto.

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