Nullo il licenziamento sproporzionato

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di cassazione, nella sentenza n. 18144 del 10 agosto 2006 della Sezione lavoro, chiarisce che la previsione contenuta nel contratto collettivo di ipotesi tipiche di giusta causa non deve ritenersi vincolante per il giudice, quindi è compito di quest’ultimo verificare se il fatto addebitato sia tale da legittimare il recesso. La sentenza muove dal caso del licenziamento di un lavoratore in conseguenza di un fatto considerato dalla legge come reato, poiché il dipendente durante un diverbio all’interno dello stabilimento aveva colpito con un tubo di ferro un collega. Il ricorso del lavoratore ha trovato accoglimento sia presso i giudici di secondo grado, che hanno ritenuto sproporzionata la sanzione in considerazione delle circostanze del caso (il lavoratore ha reagito ad una provocazione, non ha precedenti disciplinari, il fatto non ha provocato danni all’azienda), sia presso di cassazione che ha precisato che la commissione di un reato non determina automaticamente il licenziamento.

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