Nullità per le intimazioni anonime

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Innovando circa gli effetti dell’irregolarità dei provvedimenti sforniti del nome del funzionario responsabile del procedimento, la Ctp di Torino – sentenza 1124/2008 depositata in segreteria il 23 settembre scorso – ha esteso agli atti diversi dalla cartella esattoriale i detti effetti pro contribuente. E’ dunque nulla l’intimazione di pagamento sfornita dell’indicazione del funzionario responsabile del procedimento o di altri elementi indispensabili quali l’organo giurisdizionale o l’Ufficio fiscale competente. Ciò in quanto la nullità delle cartelle esattoriali che non portano il nominativo del responsabile e relative ai ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008 (articolo 36, comma 4-ter del dl n. 248/2007) salva retroattivamente solo queste particolari comunicazioni di recupero e solo quella particolare lacuna.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Nullità per le intimazioni anonime – Seperso

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