Nulla la donazione di beni altrui
Autore: eDotto
Pubblicato il 15 giugno 2009
Condividi l'articolo:
La Cassazione, nel testo della sentenza n. 10356 del 5 maggio 2009, ha spiegato che, poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionatisi prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante, deve ritenersi nulla anche la donazione di beni altrui. Tale donazione, tuttavia, è idonea, ai fini dell'usucapione decennale, a costituire titolo suscettibile, in astratto, a determinare il trasferimento del diritto reale.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: