Nulla la donazione di beni altrui

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La Cassazione, nel testo della sentenza n. 10356 del 5 maggio 2009, ha spiegato che, poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionatisi prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante, deve ritenersi nulla anche la donazione di beni altrui. Tale donazione, tuttavia, è idonea, ai fini dell'usucapione decennale, a costituire titolo suscettibile, in astratto, a determinare il trasferimento del diritto reale.
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