Novità Legge Stabilità 2016, chiarimenti Entrate

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Novità Legge Stabilità 2016, chiarimenti Entrate

La tanto attesa circolare chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate delle principali novità fiscali contenute nella legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) è stata pubblicata. Si tratta della circolare. 20/E del 18 maggio 2016: il documento affronta le tante novità tributarie introdotte dalla manovra finanziaria per il 2016 e per una sua più facile lettura è articolato in 6 capitoli, ciascuno dedicato ad un diverso ambito impositivo.

Si parte dalle novità fiscali in materia di imposte sui redditi riguardanti le persone fisiche (Irpef), per passare alle novità in ambito Ires, alle novità in ambito Iva e Irap e al capito dedicato alle agevolazioni fiscali.

Novità Irpef

Si allarga la detraibilità del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto dell'abitazione entro il 31 dicembre 2016. Il bonus introdotto dalla Stabilità 2016 per ridare slancio al mercato immobiliare si applica non solo agli acquisiti effettuati da imprese construttrici, ma anche da imprese ristrutturatrici.

Infatti, specifica la circolare 20/E/2016, la nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al costruttore in occasione dell’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B spetta quando si compra non solo dall’impresa costruttrice, ma anche dall’impresa di “ripristino” o ristrutturatrice.

Il beneficio è applicabile anche all’eventuale pertinenza, a patto che l'acquisto avvenga contestualmente a quello dell’appartamento e che nell’atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale, ed è cumulabile con altre agevolazioni Irpef. Il contribuente che acquista un immobile all’interno di un edificio interamente ristrutturato può fruire, oltre che della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto, anche del “bonus ristrutturazioni”, da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e, comunque, entro il tetto di 96mila euro.

Le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici potranno essere usufruite anche dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (Iacp). I benefici riguarderanno le spese sostenute da tali Istituti, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La Stabilità ha esteso la detrazione dall'Irpef delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica anche a quelle per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, purchè dotati di specifiche caratteristiche. La circolare 20/E specifica che tali detrazioni per gli interventi di domotica sono usufruibili anche se questi lavori sono effettuati successivamente o anche senza interventi di riqualificazione energetica.

Novità Ires

In primo luogo viene ricordata la riduzione dell’aliquota Ires, che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, passerà dal 27,5% al 24%.

Ne deriva che deve essere rideterminata anche l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società soggette a Ires in uno Stato membro white list, che passerà dall’attuale 1,375% all'1,20%.

Sempre riguardo alle imprese, la circolare dedica spazio al tema del riallineamento dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali nelle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio si ottiene con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap, con aliquota del 16%. La Legge 208/2015 ha lasciata immutata la percentuale della sostitutiva, ma ha ridotto da 10 a 5 il periodo di ammortamento, fermo restando le altre caratteristiche del riallineamento.

Così, utilizzando l’affrancamento modificato dalla legge di Stabilità, l'ammortamento di marchi e avviamento avverrà in cinque anni, ma solo per le operazioni poste in essere dall’esercizio 2016.

Se dal 2016, l'impresa affranca attività già riallineate da imprese aventi causa con ammortamento decennale, dovrà gestire due piani di ammortamento distinti.

Novità Irap per gli stagionali

La circolare 20/E/2016 ricorda la possibilità per le imprese di dedurre dal valore della produzione Irap il 70% dei costi sostenuti, al netto delle deduzioni spettanti, per i lavoratori stagionali. Tale deduzione spetta a condizione che tali lavoratori siano impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti.

Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 11 gennaio 2016 - Stabilità 2016, deducibilità IRAP anche per i lavoratori stagionali – Moscioni

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