Novità fiscali: bilanci delle micro-imprese e deduzioni Irap

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Novità fiscali: bilanci delle micro-imprese e deduzioni Irap

L’articolo 8 del Dl n. 73/2022 varato dal Governo il 15 giugno e pubblicato in G.U. del 21 giugno, apporta modifiche ai principi di redazione del bilancio da parte delle micro-imprese: già dal periodo di imposta in corso l’ente può applicare la derivazione rafforzata se opta per il bilancio in forma ordinaria.

Derivazione rafforzata anche per micro-imprese

Brevemente, il principio di derivazione rafforzata prevede il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale. Ossia, i costi e i proventi vengono imputati a Conto Economico rispettando i principi contabili, in deroga a quanto previsto dal TUIR.

Si definiscono micro-imprese le società che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superino due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 175mila euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350mila euro;
  • 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Dunque con la novità inserita nel Decreto Semplificazioni fiscali, la derivazione rafforzata si applicherà a tutte le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e a quelle che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, lasciando fuori le micro-imprese che non redigono il bilancio in forma ordinaria.

Ancora, la nuova norma stabilisce che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, ma ciò non si applica ai componenti negativi di reddito, per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Irap: deduzioni per lavoratori stagionali

Gli interventi effettuati dal Dl Semplificazioni (articolo 10) in materia di Irap toccano la deduzione del costo del lavoro e si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2021).

In particolare:

  • viene ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
  • per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, la deduzione è ammessa nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

In sostanza, viene ampliata la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie anche per lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato (apprendisti, assunti con contratti di formazione, impiegati in progetti di ricerca e sviluppo).

Inoltre, per quei soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400mila euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

Si stabilisce che per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Inoltre vengono soppressi all'articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997, al comma 1, lettera a) i numeri: 2), 4) e 4-quater).

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