Novità 2024 sulla compensazione dei crediti INPS e INAIL

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Novità 2024 sulla compensazione dei crediti INPS e INAIL

Ai sensi del comma 97, art. 1, della legge di Bilancio 2024, si allungano i tempi di recupero delle somme anticipate ai lavoratori dipendenti ovvero dei crediti previdenziali e assicurativi vantati rispettivamente nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

La citata disposizione normativa interviene, infatti, in modifica dell’art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’introduzione di due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, rispettivamente dedicati alle compensazioni dei crediti INPS e dei crediti INAIL.

Crediti INPS

Quanto ai rapporti con l’Istituto previdenziale la novella prevede che la compensazione di crediti potrà avvenire:

  • per la generalità dei datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contribuiti da cui il credito emerge (c.d. modello Uniemens) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • per i datori di lavoro che versano alla contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali autonomi (ART/COM) ovvero per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

ATTENZIONE: La misura, avente l’obiettivo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti, sebbene proroghi – di fatto – l’utilizzabilità del credito, non sgrava i contribuenti rispetto alla certezza e correttezza del credito compensato. Il penultimo periodo del neo-introdotto comma 1-bis, all’art. 17 sopracitato, infatti, riporta espressamente che resta impregiudicata la verifica della correttezza sostanziale del credito compensato.  Per i datori di lavoro con matricola DM, si ritiene, salvo diverse indicazioni dell’Istituto, che il “blocco” alla compensazione avvenga esclusivamente laddove la denuncia contributiva mensile abbia un saldo a credito e non rispetto alla compensazione dei rapporti di dare/avere all’interno del modello DM10 stesso.

Si evidenzia, altresì, le nuove disposizioni precludono alle aziende committenti della gestione separata la compensazione di crediti sulla predetta gestione.

Crediti INAIL

Quanto ai crediti INAIL, invece, la compensazione potrà avvenire solo laddove il credito venga registrato negli archivi dell’Istituto come certo, liquido ed esigibile.

Le compensazioni dei crediti INPS e INAIL dovranno avvenire, a decorrere dal 1° luglio 2024, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (comma 95).

NOTA BENE: Ai sensi del comma 98, l’efficacia delle nuove disposizioni in commento, sembra essere posticipata ai provvedimenti che vorranno essere adottati congiuntamente dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale INPS e dal direttore generale INAIL.

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