Notifica degli atti fiscali tramite Pec. Le istruzioni
Pubblicato il 30 giugno 2017
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L'Agenzia delle entrate diffonde, tramite provvedimento del 28 giugno 2017, le modalità attraverso cui i contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, effettuano la comunicazione dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti riguardanti l’Agenzia delle Entrate e la riscossione dei tributi.
Il provvedimento prot. n. 120768 del 28 giugno 2017 – che integra e modifica il precedente documento del 3 marzo 2017 - dispone che le informazioni riguardanti l’indirizzo Pec, comprese le variazioni, dove ricevere gli avvisi e gli atti dell’amministrazione finanziaria e della riscossione, che per legge devono essere notificati, siano rese esclusivamente attraverso l’area specifica dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo a partire dal 1° luglio 2017.
L’indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC. Non è consentito comunicare un indirizzo PEC agli eredi del soggetto deceduto ed al rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.
L’indirizzo è utilizzabile, sempre dal’1/7/2017, anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di riscossione coattiva mediante ruolo, affidatigli da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione, la variazione e la revoca dell’indirizzo in parola acquistano efficacia, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione.
Dunque, dal 1° luglio 2017 imprese e professionisti potranno ricevere la notifica degli avvisi di accertamento direttamente nella propria casella Pec, senza altre comunicazioni da parte dell’Agenzia.
Se la casella di posta elettronica risulta satura:
- l’Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio;
- se anche dopo tale tentativo la casella risulta satura o se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.
L’Ufficio, in tal caso, dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
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