Notifica a metà? Addio all’appello

Pubblicato il



La mancata notifica dell’atto di appello nel domicilio eletto da una delle parti nel giudizio di primo grado comporta l’inammissibilità dell’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2 del D. Lgs. 546/92, qualora la parte non si costituisca. La costituzione in giudizio della parte in questione, avrebbe infatti sanato l’irregolarità.

Lo ha deciso la Ctr Piemonte con la sentenza n. 16/33/08 del 17 marzo 2008.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Notifica a metà? Addio all’appello - Fontana

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito