Notariato, lo scioglimento della società per difficoltà economiche è con delibera

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Le difficoltà economiche, per quanto gravi, che comportano il venir meno della continuità aziendale, “non possono in alcun caso essere ritenute di per sé sufficienti, almeno nel sistema attuale, a integrare la causa di scioglimento” - ex art. 2484, 1° comma, n. 2, cod. civ., per le Spa, Srl società in accomandita per azioni, ed ex art. 2272, n. 2, cod. civ., per le società semplici - per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Dunque, gli amministratori non sono legittimati a iscrivere nel Registro delle imprese una dichiarazione con la quale se ne accerti il perfezionamento.

È quanto emerge, in sintesi, dallo studio 237/2014 del Notariato, redatto il 9 luglio 2014, dal titolo “In tema di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e scioglimento della società di capitali”.

La sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, si spiega nel documento, può essere giuridica o materiale (di più: oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva), ma mai economica.

Nel caso delle citate difficoltà economiche che comportano il venir meno della continuità aziendale, in sostanza, lo scioglimento potrà essere decretato solo per deliberazione dell'assemblea (ex art. 2484, comma 1, n. 6 c.c.).
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 - La crisi non giustifica chiusure - De Angelis

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