Notai: divieto di procacciarsi i clienti anche con l'uso del nome dello studio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 gennaio 2010
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E' stata confermata dalla Cassazione – sentenza n. 3 del 5 gennaio 2010 – la sanzione disciplinare impartita dal competente Ordine nei confronti di un notaio che, per procacciarsi i clienti, si era servito del nome di un vecchio studio avviato. Secondo il professionista, ai sensi della Legge Bersani dovevano ritenersi sanzionabili solo le attività di procacciatore in senso stretto e non quella dallo stesso messa a punto.
Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali, con un'interpretazione estensiva della norma, hanno fatto ricadere la condotta del notaio in una delle attività “analoghe” soggette alla sanzione disciplinare.
Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali, con un'interpretazione estensiva della norma, hanno fatto ricadere la condotta del notaio in una delle attività “analoghe” soggette alla sanzione disciplinare.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 30 – Nello studio notarile vietato il procacciatore di clienti – Galimberti
- ItaliaOggi, p. 26 – Il cognome del notaio è blindato - Alberici
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