Normativa per i salvaguardati

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L’INPS, con messaggio n. 3161 del 10 marzo 2014, dando indicazioni sulla ricostituzione degli assegni straordinari dei lavoratori del settore tributi erariali in esodo alla data del 4 dicembre 2011, riepiloga la normativa applicabile ai salvaguardati ai sensi dell’art. 24, c. 14 e 15, L. 214/2011, illustrando le norme vigenti al 5 dicembre 2011.

REQUISITO ANAGRAFICO.

Sull'innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia, l’Istituto ricorda che dall’1 gennaio 2014 le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico. Il suddetto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori 2 mesi a decorrere dall’1 gennaio 2015; di ulteriori 3 mesi dall’1 gennaio 2016; di ulteriori 4 mesi dall’1 gennaio 2017; di ulteriori 5 mesi dall’1 gennaio 2018; di ulteriori 6 mesi dall’1 gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025; di ulteriori 3 mesi dall'1 gennaio 2026.

A queste lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’art. 12, L. n. 122/2010.

A seguire, il messaggio analizza il c. 22-ter, art.18, L. n. 111/2011, il quale prevede che i soggetti che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica nell’anno 2012 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei requisiti; il posticipo è di 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di 2 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dall'1 gennaio 2014.

Il comma 22 quater del citato art. 18 dispone, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, per alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, c. 28, L. n. 662/1996, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’1 gennaio 2012.

SALVAGUARDIA 65MILA.

La deroga al posticipo delle decorrenze del trattamento pensionistico trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori di cui sopra che, nel predetto limite di 5.000 unità, rientrino nel contingente dei beneficiari salvaguardati dall’art. 24, commi 14 e 15, L. n. 214/2011. Da ciò deriva che i lavoratori destinatari della "salvaguardia 65mila" di cui all’art. 24, commi 14 e 15, possono accedere al trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito anagrafico, con il posticipo della decorrenza previsto dall’art. 12, c. 2, L. n. 122/2010, fatti salvi i benefici di cui al comma 22-quater del citato art. 18 (cc.dd. 5mila).

Infine, il messaggio ricorda che anche i requisiti pensionistici "in deroga" devono essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art.12 del D.L. n. 78 del 31 .5. 2010, conv. da L. n. 122 del 30.7.2010.

L’unica eccezione riguarda i soggetti beneficiari della "salvaguardia 65mila", che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica. 
Allegati Anche in
  • INPS - MESSAGGIO n. 3161 DEL 10 MARZO 2014

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