Normativa antiriciclaggio: gli adempimenti delle società di revisione
Pubblicato il 25 luglio 2020
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Pubblicato il Documento di ricerca di Assirevi n. 237/2020 dal titolo “Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione”.
Il documento aggiorna e sostituisce il precedente Documento di ricerca n. 225/2019, al fine di illustrare i diversi aspetti concernenti gli adempimenti richiesti dal Decreto antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007) a cui sono tenute le società di revisione, che hanno incarichi in enti di interesse pubblico (EIP) e/o in enti sottoposti a regime intermedio (ESRI).
Nel lavoro si sottolinea che l’acquisizione anche di un solo incarico di revisione su un soggetto EIP o su un ESRI comporta l’assoggettamento della società di revisione a tutte le disposizioni emanate in materia dalla Consob. Pertanto, nella stesura del suo nuovo Documento di ricerca, Assirevi tiene conto del Regolamento Consob emanato con delibera n. 20570 del 4 settembre 2018.
Inoltre, si ricorda che le società di revisione si devono dotare di una specifica funzione antiriciclaggio deputata ad assolvere gli obblighi a cui sono tenute e sottoporsi ad autovalutazione.
Tale funzione, che può essere attribuita anche alle strutture che svolgono le funzioni di risk management, deve essere:
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organizzata avendo a riferimento il principio della proporzionalità;
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indipendente e riferire direttamente agli organi aziendali, oltre che avere accesso a tutte le informazioni aziendali rilevanti;
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dotata di risorse quantitative e qualitative adeguate ai compiti da svolgere.
Le società di revisione, infatti, ai fini dell’adeguata verifica dei clienti, dovranno impiegare procedure informatiche ed algoritmi predefiniti per la profilazione del rischio.
Emerge che il compito cruciale della funzione di revisione consiste nello svolgimento di controlli di secondo livello, anche su base campionaria, sull’idoneità delle disposizioni procedurali interne e degli applicativi in uso presso la società di revisione stessa.
A capo della funzione antiriciclaggio deve essere nominato da parte dell’organo di amministrazione un responsabile in possesso di adeguati requisiti di autorevolezza, professionalità e indipendenza.
Il responsabile della funzione antiriciclaggio non deve avere responsabilità dirette in aree operative né essere gerarchicamente sottoposto ai responsabili di tali aree. Egli contribuisce a definire le misure di adeguata verifica rafforzata da applicare ai clienti classificati ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Fermo restando la responsabilità per la corretta gestione dei rischi in capo alla società di revisione, lo svolgimento della funzione antiriciclaggio può essere affidata anche a soggetti esterni.
- edotto.com – Edicola dell’11 settembre 2018 - Antiriciclaggio. Regolamento unico Consob per revisori di enti di interesse pubblico e regime intermedio – Moscioni
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