Non sono nulli i dati acquisiti anche se manca l’autorizzazione del capo dell’Ufficio

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La Corte di cassazione, con la sentenza 3388 depositata il 12 febbraio 2010, spiega che diversamente da quanto si verifica in caso l’accesso avvenga nel domicilio di una persona fisica senza l'autorizzazione del procuratore della repubblica, se da parte dei funzionari preposti all’accertamento l’accesso nell’azienda è effettuato senza autorizzazione del capo dell’Ufficio da cui gli accertatori dipendono – ex comma 1, dell’articolo 33 del D.P.R. n. 600 del 1973 - non si determina né nullità né inutilizzabilità dei dati acquisiti.

Il caso vedeva Commissione tributaria regionale della Campania annullare l'atto impositivo poiché il materiale probatorio consistente in due file (a tutti gli effetti scritture dell'impresa, poiché contenendo il riferimento a dati parzialmente extracontabili, forniscono, con sufficiente probabilità, il saggio della contabilità aziendale) acquisiti durante una verifica su un computer era inutilizzabile in quanto acquisito dalla Gdf senza autorizzazione: i verificatori devono previamente essere autorizzati dal capo dell'ufficio dal quale dipendono.

La Corte, appellata dall’ufficio, ha ritenuto, però, che l'acquisizione irrituale di dati posti a base dell'atto impositivo non comporta la inutilizzabilità degli stessi, poiché i verificatori possono utilizzare i documenti, i dati e le notizie comunque raccolti.
Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 27 – Dati, accesso libero – a cura di Tasini

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