Non sono documenti segreti gli elenchi di possibili evasori redatti dalle Entrate

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La Cassazione, con la sentenza 13494 del 4 aprile 2011, ha assolto una giornalista dell'Ansa che aveva pubblicato sul web i nomi di potenziali evasori delle imposte. Nomi ricavati da un elenco redatto dalle Entrate. Di seguito i principi sul reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (ex articolo 684 c.p.).

“È sanzionata ex articolo 684 c.p. la pubblicazione sia di atti che documenti inerenti un procedimento penale di cui per legge sia vietata la pubblicazione”.

“I documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione”.

 Per individuare gli atti e i documenti coperti dal segreto, che “costituiscono materia del reato di cui all'art. 684 c.p., occorre far riferimento all'art. 329, comma 1, c.p.p. che qualifica come coperti dal segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”.

Dunque, l'elenco di potenziali evasori elaborato dall’Agenzia non rientra negli atti coperti da segreto e le notizie ivi fornite rappresentano solo uno spunto investigativo per reati ancora da verificare.
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  • ItaliaOggi, p. 19 - Non è reato svelare via web sospettati d'evasione - Alberici

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