Non è richiesta al contribuente una prova diabolica per cessione di terreno

Pubblicato il



In caso di accertamento delle Entrate per una maggiore plusvalenza per la cessione di un terreno edificabile, la Ctr Lombardia, con la sentenza n. 169/44/2011, precisa che – secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 448/2001 - il valore di acquisto di un terreno da prendere a riferimento è quello determinato sulla base di una perizia giurata di stima, sul quale venga corrisposta l'imposta sostitutiva del 4 per cento e che costituisce valore minimo per le imposte sui redditi, di registro e ipo-catastali.

Tale valore ha rilievo, nello stabilire la plusvalenza, anche se più alto rispetto al valore di cessione del terreno.

Secondo la Ctr, il contribuente, nell'avere l'onere di dimostrare il superamento del valore ai fini delle imposte, non può essere sottoposto a prova diabolica qualora abbia illustrato i motivi che hanno portato a fissare il prezzo.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Il registro non rettifica l'Irpef - Tomassini

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito