Non è responsabile la società per gli atti commessi dai vertici aziendali nel proprio interesse

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E’ escluso il trasferimento di responsabilità amministrativa dalla persona fisica all’ente, ai sensi degli articoli 25-ter e 69 del D.Lgs. 231/2001, per il fatto illecito commesso dai vertici dell’azienda, se questi ultimi hanno commesso il fatto “nell’esclusivo interesse proprio o di terzi”. La colpevolezza dell’ente è riconosciuta solo nel momento in cui il fatto sia stato commesso “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”.

A precisarlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40380 del 15 ottobre 2012 della Quinta Sezione Penale, che ha accolto il ricorso proposto del presidente di una societa calcistica condannata dalla Corte d’appello capitolina per le operazioni illecite relative a taluni calciatori commesse dai soggetti apicali dell’ente.

Nelle motivazioni dei giudici si legge che “si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, si da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica”. La nozione di “interesse” che si richiama esprime la proiezione soggettiva dell'autore che non coincide con quella di "dolo specifico", che logicamente non e imputabile all'ente. Pertanto, la responsabilità amministrativa da reato dell’ente di cui al Dlgs 231 non ricade sulla società, che ha omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale, se un suo esponente in posizione apicale abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
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