Non operative, esclusioni più ampie
Pubblicato il 15 febbraio 2008
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Le nuove disposizioni della Finanziaria 2008 sulle società non operative vengono commentate nella circolare fiscale di ieri, numero 9, che si sofferma in particolare sulle cause di esclusione di cui al provvedimento 23681/2008: anche le società in liquidazione ordinaria, se assumono l’impegno di cancellarsi dalla disciplina delle società di comodo entro dati termini, sono esonerate dall’obbligo di presentare l’istanza di interpello disapplicativo. Le cause di esclusione previste dalla Legge 244/07 operano già dal periodo d’imposta 2007.
Il provvedimento sopraccitato esclude dalla disciplina dei soggetti di comodo:
- le società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione di Unico;
- le società in stato di fallimento, di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa, quelle in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria;
- le società sottoposte a sequestro penale o confisca (e in ogni altro caso in cui sia stata disposta la nomina di un amministratore giudiziario);
- le società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 431 del ’98;
- le società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo, società escluse dalla disciplina dei soggetti di comodo, società collegate residenti all’estero cui s’applica il regime dell’articolo 168 del Tuir;
- infine, le società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive indicate nell’istanza stessa e che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta che seguono.
- ItaliaOggi, p. 51 – Si ampliano le cause di esclusione - Bongi
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