Non ha diritto al rimborso Iva il cessionario esente. L’Amministrazione estranea al rapporto privatistico della vendita

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La sentenza n. 355 del 2010 emessa dalla Corte di cassazione, Sezioni unite, chiarisce che non ha diritto al rimborso dell’Iva indebitamente versata la società che esercita un’attività esente che acquista da soggetto terzo. È diritto esclusivo del cedente agire nei confronti dell’Amministrazione, estranea al rapporto privatistico della vendita. La tesi del contribuente si basava sulla considerazione, del tutto errata secondo i giudici della Corte, che se l’attività dell’azienda è esente devono essere esenti anche gli acquisti dalla stessa effettuati. Ma nella sentenza è chiarito che il versamento del cessionario non è un tributo poiché attiene ad un rapporto tra lo stesso ed il cedente, cioè ad un rapporto riguardante il diritto di rivalsa (il cedente è obbligato ad addebitare l’imposta al cessionario e di riversarla all’Erario) che ha natura privatistica e non incide sul rapporto tra cedente e Amministrazione finanziaria.

Nella sentenza è, inoltre, confermata la giurisdizione del giudice tributario in materia di crediti Iva.
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