No alla revocazione di una sentenza per mancata percezione di una frase

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E’ inammissibile il ricorso per revocazione di una sentenza della Cassazione, se l’errore denunciato consiste nella errata percezione di una frase contenuta nella sentenza di merito.

L’errore addotto quale motivo di impugnazione, dovrebbe piuttosto consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, eventualmente concretatosi in una svista su circostanze decisive emergenti dagli atti medesimi, con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità.

Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 321 depositata il 14 gennaio 2015.

La pronuncia in questione prende le mosse dalla richiesta, avanzata da una società s.r.l., di revocazione di una precedente sentenza della Suprema Corte, con cui veniva respinto il ricorso presentato dalla s.r.l. medesima alla Commissione Tributaria Regionale, avverso un avviso di accertamento.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che, nel caso in esame, il ricorso fosse inammissibile in quanto l’errore denunciato ai fini della revocazione, sarebbe consistito nella mancata percezione di una frase nella sentenza di merito.

E il ricorrente ha errato – a detta della Cassazione – nel ritenere che, nel caso esaminato, la semplice percezione di detta frase, sarebbe stata di per sé sufficiente per far attribuire o negare alla sentenza in cui essa era contenuta, efficacia di giudicato per anni di imposta diversi da quello oggetto della sentenza medesima.

Viceversa, l’attribuzione ad una sentenza dell' efficacia di giudicato in un giudizio diverso da quello in cui la stessa è stata emanata, presuppone, per un verso, una interpretazione complessiva dell’intero contenuto della sentenza medesima, per l’altro, l’apprezzamento e la valutazione in diritto di tale contenuto.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Revocazione in Cassazione, ricorso inammissibile – Bogetti, Rota

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