No alla restituzione dei termini per impugnare se il difensore viene sospeso dall’albo

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 8700 del 2012 - l'omesso o negligente adempimento del dovere difensivo di impugnazione, a qualsiasi causa esso sia ascrivibile, non è idoneo a configurare un'ipotesi di causa di forza maggiore o caso fortuito tale da consentire la restituzione in termini per impugnare.

In particolare – si legge nel testo della decisione - la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, “non integrando ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, non danno diritto alla restituzione in termini per impugnare, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito”.
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