No alla doppia domanda per l’invalidità civile
Pubblicato il 07 agosto 2009
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L’Inps, con la circolare 97/2009, ricorda che l’art. 11 della legge n. 222/1984 pone un limite alla presentazione di nuove domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Più precisamente: l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Successivamente, l’art. 56, comma 2, della legge 69/2009, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” 140/2009, dispone che l’art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 deve essere applicato anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
Con il documento Inps, in oggetto, si spiega che la norma ha validità a decorrere dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009.
Gioia Lupoi
- Il Sole 24 Ore, p. 28 - Sull’invalidità civile istanze “esclusive” - Rodà
- ItaliaOggi, p. 30 - Invalidi, l’istanza non si duplica - Cirioli
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