No al divieto di abiti religiosi in assenza di motivi di ordine pubblico
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 marzo 2010
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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 23 febbraio 2010 pronunciata sul procedimento n. 41135/98, ha condannato la Turchia per le restrizioni disposte con riferimento all'uso di vestiti con connotazione religiosa in luoghi pubblici.
Nel caso esaminato dalla Corte, i membri di una comunità religiosa di ispirazione islamica, riunitisi ad Ankara per una cerimonia religiosa, erano stati arrestati e poi condannati per aver violato le leggi turche relative all'uso del cappello e degli abiti religiosi. Secondo i giudici europei, in assenza di concreta e puntuale dimostrazione dell'esigenza di salvaguardare l'ordine e la pubblica sicurezza, la Turchia aveva posto in essere una manifesta violazione della libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, per come tutelata dall'articolo 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Nel caso esaminato dalla Corte, i membri di una comunità religiosa di ispirazione islamica, riunitisi ad Ankara per una cerimonia religiosa, erano stati arrestati e poi condannati per aver violato le leggi turche relative all'uso del cappello e degli abiti religiosi. Secondo i giudici europei, in assenza di concreta e puntuale dimostrazione dell'esigenza di salvaguardare l'ordine e la pubblica sicurezza, la Turchia aveva posto in essere una manifesta violazione della libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, per come tutelata dall'articolo 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- ItaliaOggi, p. 22 – Abiti religiosi senza divieti - Santi
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