Niente tassa sulla pubblicità per la targa dell'avvocato

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La Sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 16722 del 17 luglio 2010, ha ritenuto esente dalla tassa sulla pubblicità la targa, contenente i nomi, il tipo di attività e il luogo di ubicazione dello studio, esposta da un avvocato dinanzi al proprio ufficio. 

Per la Corte, “in ossequio ai richiamati principi del diritto comunitario, non è ammissibile che l'avvocato (e il libero professionista in genere) possa essere soggetto, nella materia de qua, ad un regime fiscale differenziato (e più gravoso) rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale)”. 

Anche se la norma di esenzione, richiamando le attività commerciali e quelle di produzione di beni o servizi, sembra riferibile, in senso letterale, alle sole attività esercitate dall'imprenditore e non anche a quelle svolte dal libero professionista, “nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento e costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato”. E' quanto si desume – conclude la Corte – dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Targa esente per il legale – Alberici
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 23 – Notizie, in Breve – Avvocati

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