Niente superamento del comporto se la malattia è procurata dall’ambiente di lavoro

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La Cassazione, con la sentenza 7946 del 7 aprile 2011, ha spiegato che non è legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto - limite di tollerabilità dell'assenza - di un dipendente in malattia se la stessa sia stata procurata dall’ambiente insalubre in cui prestava servizio.

Dunque, “ove l'infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme”, il licenziamento è da ritenersi illegittimo.

È onere del lavoratore la prova del nesso causale fra malattia che ha determinato l'assenza, superamento del periodo di comporto, mansioni espletate.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 - Ambienti insalubri, comporto ampio - Mancini

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