Niente sottrazione di minore a carico della nonna

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E’ stata annullata, senza rinvio, dai giudici di Cassazione – sentenza n. 8076 del 1° marzo 2012 - la pronuncia di condanna disposta dalle Corti di merito nei confronti di una nonna ritenuta responsabile, ai fini civili, di due episodi di sottrazione della nipote minore in quanto non aveva consentito, in due circostanze, al padre separato di vedere la figlia minore e di prelevarla dall’abitazione della ex coniuge.

Mentre i giudici di merito avevano ritenuto che la ritenzione della minorenne per due interi pomeriggi costituisse una durata certamente apprezzabile ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di minore, la Suprema corte ha sottolineato come nella situazione descritta “il rifiuto di consegna con trattenimento per poche ore della piccola non ha avuto un rilievo tale da integrare il reato di sottrazione di persona incapace”.

Ed infatti, il trattenimento della bimba, per poche ore in due pomeriggi, non era da considerarsi immotivato o motivato in relazione a un disconoscimento del diritto del padre, ma traeva origine dal desiderio della ricorrente di non avere un contatto diretto con il genero.
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