Niente sequestro sul denaro contante

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Con sentenza n. 15513 del 23 aprile 2012, la Corte di cassazione ha provveduto ad annullare un sequestro probatorio che i giudici di merito avevano disposto, nell’ambito di un’indagine a carico di un imprenditore per dichiarazione fraudolenta e false fatture, sul denaro contante dell’imprenditore medesimo.

Per la Terza sezione penale, in particolare, la misura così disposta doveva ritenersi illegittima in quanto aveva avuto ad oggetto una somma di denaro che, quale bene fungibile, poteva essere considerata corpo del reato solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa”.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – “le provviste di denaro esistenti su conti correnti non costituiscono corpo di reato ai sensi dell'articolo 253 Codice procedura penale, in relazione agli illeciti fiscali ipotizzati (nella specie omessa annotazione di corrispettivi ai fini Iva ed emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), sicché il sequestro di esse è illegittimo”.
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