Niente sconti sul fondo Tfr oltre la “soglia”
Pubblicato il 17 novembre 2006
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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 133 del 16 novembre, conferma una tesi già da tempo sostenuta dagli operatori, anche se il chiarimento sembra giungere con un certo ritardo per dare conforto a quei soggetti che hanno applicato gli Ias dal 2005 e che hanno presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 ottobre. Precisamente, con la risoluzione di ieri, il Fisco fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale del Tfr calcolato secondo i criteri Ias/Ifrs. Ecco le indicazioni rilasciate. Per le imprese che adottano i principi contabili internazionali, gli accantonamenti al Tfr stanziati in bilancio per un importo superiore al limite massimo fiscalmente consentito non saranno deducibili dal reddito imponibile. Per queste eccedenze, in sede di dichiarazione dei redditi, si renderà necessario operare la ripresa a tassazione mediante variazione in aumento di pari importo. Nel caso in cui l’accantonamento appostato in bilancio sia di importo inferiore, sarà possibile effettuare una deduzione extracontabile, fino a concorrenza del limite massimo fiscalmente rilevante, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del Tuir. Per il criterio di calcolo da seguire si fa riferimento all’articolo 105 Tuir, che diventa norma di riferimento con l’indicazione del criterio unico e obiettivo per la determinazione della componente negativa fiscalmente rilevante. La norma serve a individuare un ammontare forfettario dell’accantonamento deducibile che si può far transitare nel quadro Ec della dichiarazione dei redditi. Infine, in sede di prima applicazione Ias, l’Agenzia concorda con il contribuente che il fondo Tfr passa da debito a fondi oneri futuri. L’eliminazione parziale del fondo Tfr genera un trattamento fiscale che non differisce da quello applicabile alla controparte contabile scaturente dall’eliminazione dei fondi per rischi e oneri. L’eliminazione parziale genera una sopravvenienza attiva non tassabile. In questo caso il disallineamento fra valori civilistici e fiscali dovrà essere inserito nel quadro Rv del modello Unico.
- ItaliaOggi, p. 37 – Doppio binario fiscale per il tfr/Ias – Bartelli
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