Niente sanzioni disciplinari per il notaio che stipula convenzioni matrimoniali

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Con sentenza n. 9425 depositata il 8 maggio 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso di un notaio, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva confermato l’irrogazione, a suo carico, di una sanzione pecuniaria in riferimento alla presunta violazione dell’art. 28 Legge notarile.

 Ciò per aver il notaio ricorrente ricevuto due procure generali, con le quali gli era stata conferita, mediante apposite clausole, la facoltà di “di stipulare convenzioni matrimoniali ed in particolare, convenzioni di separazione dei beni, di comunioni convenzionali, di costituzione di fondi patrimoniali, nonché, di modificare le convenzioni medesime”.

La Corte territoriale aveva dapprima dichiarato nulle dette procure (ed asserito dunque la responsabilità disciplinare del notaio) per impossibilità dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., osservando tra l’altro come le sopra menzionate clausole fossero contrarie all'ordine pubblico, il quale non avrebbe consentito che l’esercizio di diritti personalissimi quali quelli attinenti al regime patrimoniale della famiglia, potessero essere oggetto di delega.

Di diverso avviso la Cassazione, la quale, andando a cassare la sentenza impugnata, ha preso atto di una difformità di vedute in dottrina, per cui, affianco ad un indirizzo che ritiene inammissibili le procure con facoltà di stipulare le menzionate convenzioni, ve ne è un altro di senso contrario, che va invece a valorizzare il profilo non personale ma patrimoniale delle convenzioni in esame.

Detto contrasto dottrinario – a parere della Suprema Corte – porta ad escludere che le procure in questione siano contrarie all'ordinamento pubblico, inteso come un complesso di valori e principi che informano l’ordinamento politico dello Stato in una determinata fase storica.

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