Niente reclusione se l'extracomunitario è in attesa del rimpatrio

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Secondo la Corte di giustizia europea – causa C-329/11, sentenza del 6 dicembre 2011 – ai sensi della Direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la normativa degli Stati membri non può prevedere la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, “pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente”, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all’articolo 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata.

In particolare – si legge nel testo della decisione “il diritto dell'Unione non ammette una normativa nazionale che consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare durante la fase del rimpatrio”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Rimpatrio atteso? No alla reclusione - Gonnella

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