Niente proscioglimento se la contraddittorietà e inidoneità degli elementi di prova siano superabili in dibattimento

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Se la contraddittorietà ed inidoneità degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini possono essere superate nella fase dibattimentale non va pronunciato il proscioglimento. Ed infatti, un quadro della vicenda non definito e cristallizzato, non può ritenersi esente da “evoluzione probatoria in sede dibattimentale”.

Sulla scorta di detto principio i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 8912 del 6 marzo 2012, hanno accolto il ricorso avanzato dal procuratore della Repubblica di Roma avverso la sentenza di proscioglimento dal reato di omicidio colposo pronunciata dal Gup di Roma nei confronti di due carabinieri che, intervenendo sul luogo di un sinistro stradale, non avevano provveduto alla segnalazione della presenza di auto ferme sulla carreggiata, causando, loro malgrado, un ulteriore fatale incidente.
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