Niente Pec, cancellazione dal registro delle imprese di società ed imprese individuali

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Niente Pec, cancellazione dal registro delle imprese di società ed imprese individuali

Arrivano dal MiSE chiarimenti sulla cancellazione dal registro delle imprese di società ed imprese individuali che non hanno comunicato l'indirizzo Pec.

Non si può negare l’iscrizione dell’istanza di cancellazione perché le imprese, di fatto non più operative, continuerebbero a risultare attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese.

La Circolare 3712/C del 17 gennaio 2019 risponde a due quesiti spiegando che, in mancanza della comunicazione della Pec:

  • la circolare n. 3664 del 2013 va regolarmente applicata, anche se non si può non osservare che, essendo trascorsi molti anni dall’insorgenza dell’obbligo di comunicare la Pec, non dovrebbe più prospettarsi l’ipotesi di un’impresa che ancora non abbia comunicato il proprio indirizzo (le nuove imprese assolvono all’obbligo al momento della prima iscrizione e quelle già iscritte alla data di entrata in vigore del d.l. n.185 del 2008 per le società e del d.l. n. 179 del 2012 rispettivamente dovevano iscrivere la pec entro il 29 novembre 2011 ed entro il 30 giugno 2013);
  • le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali e cioè che si procede in ogni caso all’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo pec, possono ritenersi estensibili anche alle società.

Sull'ultimo punto, il MiSE spiega che l’interpretazione fornita con riguardo alla presenza del requisito della attività dell’impresa ai fini dell’applicazione della sanzione vale anche per le imprese costituite in forma collettiva, infatti il legislatore (parallelamente a quanto previsto per le individuali) ha previsto la sanzione della sospensione dell’iscrizione in caso di mancanza della comunicazione dell’indirizzo Pec, ma non ha richiesto esplicitamente il requisito dell’attività della gestione della società.

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