Niente musica nella sala d'aspetto dello studio se non c'è l'autorizzazione

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Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata per la proprietà industriale, con sentenza n. 10901 del 2010, ha accolto il ricorso presentato da una società fonografica che chiedeva il riconoscimento di un equo compenso, a carico di uno studio dentistico, per la musica che quest'ultimo soleva diffondere nella propria sala d'aspetto. 

I giudici milanesi, richiamando la pronuncia della Corte di giustizia relativa alla causa C-306/05, hanno sottolineato la necessità che le trasmissioni di musica in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché tutti gli atti di comunicazione con i quali l'opera viene resa accessibile al pubblico, vengano autorizzate da chi produce la musica. Di fatto – continuano i giudici di merito - il carattere privato o pubblico del luogo in cui avviene la comunicazione non è di alcuna incidenza.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 – Il dentista paga i diritti fonografici sulla musica - Galimberti

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