Niente mantenimento per la figlia che rifiuti il lavoro offertole dal padre

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Con sentenza n. 610 del 17 gennaio 2012, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di appello avevano escluso il diritto al mantenimento a favore di una ragazza, maggiorenne e laureata, che aveva rifiutato di lavorare nell'azienda del padre non risultando attinente alla laurea dalla stessa conseguita.

La Suprema corte ha, in particolare, ritenuto le statuizioni della Corte di appello come “irreprensibilmente ed attendibilmente fondate” in considerazione “della puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche della figlia ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonché di titolo di studio universitario e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate, laddove anche il rilievo della ricorrente, circa l'erroneo richiamo della sua laurea in architettura piuttosto che in conservazione e restauro di beni culturali, non appare decisivo pure in rapporto al possibile suo inserimento lavorativo nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta dal padre in ambito edilizio”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – No all'assegno rifiutando il lavoro di famiglia

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