Niente improcedibilità in caso di querela presentata da uno solo dei soci di Snc

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La Cassazione, con sentenza n. 33471 del 10 settembre, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo, condannato nei gradi precedenti per truffa ai danni di una snc, che lamentava un'erronea applicazione della legge penale; in particolare, lo stesso sosteneva che l'azione penale avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile per difetto di querela in quanto quest'ultima, presentata da uno solo dei soci della società, avrebbe dovuto essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soci in quanto atto di straordinaria amministrazione. 

Di diverso avviso la Suprema corte secondo cui “in tema di formalità della querela, il socio di una società in nome collettivo adempie all'onere dell'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza della società con la mera indicazione della qualità di socio”. E' infatti riconosciuto come principio generale “che la società in nome collettivo sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, e, detta rappresentanza pertanto spetta disgiuntamente a ciascuno degli stessi soci per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale”. In proposito, eventuali limitazioni devono trovare espressa indicazione nell'atto costitutivo.
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