Niente illecito disciplinare se il magistrato ritarda perchè lavora sotto organico

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Non commette illecito disciplinare il magistrato che ritarda il deposito delle sentenze, se sussiste una grave scopertura dell’organico nell’Ufficio giudiziario cui è assegnato.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 470 depositata il 14 gennaio 2015, con cui è stato accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da un magistrato contro la sanzione disciplinare inflittagli dal CSM per il reiterato, grave ed ingiustificato deposito delle sentenze.

Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte aveva escluso l’antigiuridicità della condotta in questione, stante la grave scopertura di organico nella Sezione in cui il magistrato era impiegato.

Di cinque magistrati, infatti, ben due erano stati trasferiti presso altra Sezione, con conseguente ridistribuzione delle cause – tra l’altro estremamente ampie e complesse – tra i rimanenti tre.

Per la sussistenza dell’illecito disciplinare in esame – ha precisato la Cassazione – era necessario verificare che i gravi e reiterati ritardi non fossero dipesi, come nel caso di specie, dalla particolare e complessa situazione di lavoro del magistrato.

D’altra parte – hanno sostenuto ancora i giudici di legittimità – è lo stesso art. 6 della CEDU ad obbligare in primo luogo gli Stati, a dotare la magistratura di strutture e personale efficienti, in osservanza del principio della “ragionevole durata del processo”.

A favore del magistrato incolpato, tra l’altro, vi erano i numerosi pareri favorevoli dei colleghi circa la sua professionalità e diligenza, nonché il rispetto, da parte sua, del piano di rientro per l’eliminazione dei ritardi, al momento del trasferimento presso l’attuale Sezione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - L'organo carente giustifica il ritardo - Maciocchi

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